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Le Royaume Anglo-Corse
La révolution française est propice au retour de Pasquale Paoli qui débarque le 14 juillet 1790 à Macinaghju. Le 9 septembre suivant il est élu président du directoire départemental et général de la garde nationale. Cependant, les relations entre Pasquale Paoli et la France se dégradent. En 1792, dans le souci de préserver les Corses des atrocités de la révolution française, Pasquale Paoli prend ses distances avec les révolutionnaires. Accusé de trahison, le 2 avril 1793, la convention française décrète son arrestation. Le 17 avril Pasquale Paoli s’adresse aux Corses : « Peuple très aimé ! Tenez-vous sur vos gardes ! Vous êtes armés, vous connaissez vos droits, soutenez-les ! ».
Pasquale Paoli fait alors appel à la flotte anglaise ce qui oblige les Français à quitter l’île. Le 15 juin 1794 la Cunsulta proclame l’indépendance et adopte une constitution par laquelle est créé un royaume Anglo-Corse. La constitution spécifiait que la Corse n’était pas annexée par l’Angleterre mais qu’unie à celle-ci elle formait un royaume indépendant dont le pouvoir législatif était exercé par des députés élus au suffrage universel.
Agé de 70 ans, Pasquale Paoli se retire dans son village natal ce qui occasionne des troubles entre autorités Corses et Anglaises. Invité à se rendre à Londres par le roi George III, Pasquale Paoli s’embarque pour l’Angleterre le 14 octobre 1795.
Les Bonaparte ayant trahis la Corse au profit de la France, c’est en ennemi que le jeune général Bonaparte se présente aux Anglais et les oblige à quitter l’île. En octobre 1796 la Corse est à nouveau occupée par la France.
Pasquale Paoli finira sa vie à Londres où il mourut le 5 février 1807. En avril 1807 son buste est érigé à l’abbaye de Westminster ; il y est encore visible aujourd’hui. Ce n’est qu’en 1889 que son corps sera rapatrié en Corse et enterré dans sa maison natale à Merusaglia
COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA
DECRETATA NELL’ANNO 1794
I Rappresentanti del Popolo Corso, Libero, ed indipendente, legalmente radunati
in Assemblea generale, e specialmente autorizzati a formare il presente Atto
Costituzionale, lo hanno unanimemente decretato sotto gli auspici dell’Ente
Supremo, e nella maniera che segue:
TITOLO I
DELLA NATURA DELLA COSTITUZIONE, DE’ POTERI CHE LA COMPONGONO
Art. 1 – La Costituzione della Corsica è Monarchica, secondo le seguenti
Leggi fondamentali.
Art. 2 – Il Potere Legislativo risiede nel Re, e nei Rappresentanti del Popolo
legalmente eletti, e convocati.
Art. 3 – La legislatura composta del Re, e dei Rappresentanti del Popolo, ha
il nome di Parlamento; l’Assemblea dei Rappresentanti del Popolo ha il nome di
camera di Parlamento, ed i Rappresentanti hanno il nome di Membri di Parlamento.
TITOLO II
DEL NUMERO, ED ELEZIONE DEL PARLAMENTO, E DELLE SUE FUNZIONI
Art. 1 – Il numero dei Membri del Parlamento è fissato a due per Pieve,
secondo la divisione del Territorio, che sarà formata sotto nome di Pievi. I
luoghi marittimi, la di cui popolazione arriverà a tre mila anime, e al di
sopra, hanno il diritto di dare due Membri di Parlamento. I Vescovi, che
esercitano le funzioni dell’Episcopato in Corsica, saranno Membri del
Parlamento.
Art. 2 – I Membri di Parlamento saranno eletti da tutti i Cittadini Corsi,
maggiori di anni venticinque, domiciliati almeno da un anno nella Pieve, o nella
Città, e possedenti beni fondi.
Art. 3 – Veruno non potrà essere eletto Membro del Parlamento, se non
possiede almeno sei mila lire di beni fondi nella Pieve, che dovrà
rappresentare, e paga le Contribuzioni in questa proporzione, se non è nato di
padre Corso, e non è domiciliato di fatto, cioè, se non ha casa aperta almeno
da cinque anni nella detta Pieve, e se non ha venticinque anni compiti.
Art. 4 – I Pensionati, fuori che quelli, che lo sono a vita, gl’Impiegati
alle imposizioni indirette, i Ricevitori, e Collettori delle tasse, quelli che
hanno pensione, o sono al servizio di una Potenza straniera, i Preti, non
possono essere Membri della Camera di Parlamento.
Art. 5 – La forma dell’elezione sarà determinata dalla Legge.
Art. 6 – Se un Membro di Parlamento muore, o diviene inabile, secondo la Legge,
ad essere Membro di Parlamento, un altro Membro sarà eletto per la sua Pieve,
fra quindici giorni, per ordine del Re.
Art. 7 – La Camera di Parlamento ha il diritto di decretare tutti gli atti,
che sono destinati ad avere forza di Leggi.
Art. 8 – I decreti della Camera di Parlamento non avranno forza di Leggi, se
non sono sanzionati dal Re.
Art. 9 – Verun decreto, che non sia reso dalla Camera di Parlamento, e
sanzionato dal Re, non sarà riputato, né eseguito come Legge.
Art. 10 – Veruna imposizione, tassa, o contribuzione pubblica, non potrà
essere imposta senza il consenso dei Parlamento, e senza essere specialmente
accordata da lui.
Art. 11 – Il Parlamento ha il diritto di accusare, a nome della Nazione, tutti
gli Agenti del Governo, rei di prevaricazione, nanti il Tribunale straordinario
da indicarsi.
Art. 12 – I casi di prevaricazione saranno determinati dalla Legge.
TITOLO III
DELLA DURATA, E CONVOCAZIONE DEL PARLAMENTO
Art. 1 – La durata di un Parlamento sarà di due anni.
Art. 2 – Il Re può sciogliere il Parlamento.
Art. 3 – In caso di dissoluzione del Parlamento, il Re ne convocherà un altro
fra quaranta giorni.
Art. 4 – Quelli che erano Membri di un Parlamento sciolto, possono esser
eletti membri del successivo.
Art. 5 – Se il Parlamento finisce senza dissoluzione, un altro sarà convocato
per ordine del Re fra quaranta giorni.
Art. 6 – Il Re può prorogare il Parlamento.
Art. 7 – Il Parlamento non può essere convocato, o assemblato, che per ordine
del Re.
Art. 8 – Lo spazio che passi fra la riunione della Camera alla prorogazione, o
se non è prorogata, fino alla dissoluzione, o se non è sciolta, fino
all’espirazione, ha il nome di Sessione di Parlamento.
Art. 9 – Il Vice-Re, o in caso di malattia, i Commissarj nominati da lui a
questo effetto, farà in persona l’apertura delle Sessioni, e dichiarerà le
cause della convocazione.
Art. 10 – La Camera del Parlamento può essa stessa aggiornarsi, e riunirsi
durante una Sessione.
Art. 11 – La Camera deciderà le contestazioni concernenti le elezioni de’
suoi Membri.
Art. 12 – I Membri del Parlamento non possono essere arrestati, né
imprigionati per debiti, durante la loro rappresentazione.
TITOLO IV
DEL MODO DI DELIBERARE, DELLA LIBERTÀ DELLE DELIBERAZIONI, E DELL’ORDINE
INTERIORE DEL PARLAMENTO
Art. 1 – Dopo l’apertura del Parlamento dal Vice-Re, o i suoi Commissarj,
come è detto di sopra, i Membri presenti si uniranno sotto la presidenza di un
Decano. che sceglierà un Segretario provvisorio fra loro; procederanno alla
nomina di un Presidente, e di uno, o due Segretarj. I Segretarj saranno scelti
fuori della Camera del Parlamento, e potranno essere rinviati per decreto della
medesima.
Art. 2 – Il Parlamento convocato in tutti i casi di sopra espressi, ha la
facoltà di fare decreti, e deliberare, quando trovasi al di sopra della metà.
Art. 3 – Tutti i Membri eletti, e non comparenti, saranno intimati a rendersi
al loro posto fra giorni quindici, per parte del Presidente della Camera.
Art. 4 – Se non compariscono, o non adducono legittima scusa a giudizio della
Camera, saranno condannati ad un’emenda di duecento lire.
Art. 5 – Il Parlamento può dare congedi, e permettere le assenze ai Membri
che ne domandano, quando però trovasi al di sopra della metà.
Art. 6 – Tutte le proposizioni fatte in Parlamento, saranno decise alla
maggiorità dei Membri presenti; il Presidente darà il suo voto in caso di
eguaglianza.
Art. 7 – Le forme, le procedure nel decretare leggi, e determinare altri
affari nella Camera, che non fossero fissate dalla presente Costituzione,
saranno regolate dalla Camera stessa.
Art. 8 – La sanzione, o la ricusa, sarà pronunziata dal Rappresentante del
Re, nella Camera del Parlamento in persona, o per mezzo di una Commissione
speciale in caso di malattia.
Art. 9 – La formola della Sanzione sarà: Il Re approva; quella della ricusa:
Il Re esaminerà. I Decreti della camera sanzionati dal Re, hanno il nome di
Atti di Parlamento.
Art. 10 – Verun Membro dei Parlamento non potrà essere ricercato, o punito
dagli Agenti del Re, o da qualunque altra autorità, per le opinioni manifestate,
e le massime professate nella Camera, fuorché dalla Camera stessa.
Art. 11 – Il Presidente del Parlamento ha il diritto di richiamare
all’ordine uno de’ suoi Membri, quando si mette nel caso; la Camera può
censurare, arrestare, ed imprigionare uno de’ suoi Membri, durante la Sessione.
TITOLO V
DELL’ESERCIZIO DEL POTERE ESECUTIVO
Art. 1 – Il Re avrà in Corsica un suo Rappresentante immediato, col titolo di
Vice-Re.
Art. 2 – Il Vice-Re avrà la facoltà di sanzionare, o ricusare il consenso
Reale ai decreti della Camera del Parlamento.
Art. 3 – Avrà inoltre la facoltà di fare, in nome del Re, tutti gli atti del
Governo, che sono della competenza del Re. Vi sarà un Consiglio, ed un
Segretario di Stato nominato dal Re; e negli ordini del Vice-Re sarà fatta
menzione di aver preso il parere del detto Consiglio, e saranno sottoscritti dal
Segretario.
Art. 4 – Il Popolo ha il diritto di petizione tanto al Vice-Re, quanto alla
Camera. I Corpi costituiti, e riconosciuti dalla Legge possono petizionare in
Corpo; gli altri però nella loro capacità individuale solamente, ed una
petizione non sarà giammai presentata da più di venti persone, qualunque sia
il numero de’ Segnatarj.
Art. 5 – La Camera del Parlamento può domandare al Re il rinvio del Vice-Re;
essa si dirigerà in tal caso al Re nel suo Consiglio privato. Il Vice-Re sarà
tenuto di trasmettere l’indirizzo, sulla requisizione della Camera, al Re, fra
lo spazio di quindici giorni dopo la requisizione, e la Camera potrà essa
stessa trasmetterla al Re, anche per mezzo di una Deputazione: ma in tutti i
casi la Camera è tenuta a presentare al Vice-Re, quindici giorni avanti la
partenza dell’indirizzo, copia del medesimo, e delle scritture che l’accompagnano.
Art. 6 – Il Re ha la disposizione esclusiva di tutti gli affari militari, e
provvede alla sicurezza interna, ed esterna del Paese.
Art. 7 – Il Re dichiara la Guerra, e conchiude la Pace: non potrà però mai
in verun caso, né per qualsivoglia ragione, cedere, alienare, o in qualunque
modo pregiudicare l’unità, e l’individualità della Corsica, e sue
dipendenze.
Art. 8 – Il Re nomina a tutti gl’impieghi del Governo.
Art. 9 – Gl’impieghi ordinarj di Giustizia, d’Amministrazione di danari
pubblici, saranno conferiti ai Corsi, o naturalizzati Corsi in virtù della
Legge.
TITOLO VI
DELLA GIUSTIZIA, E DELLA DIVISIONE DE’ TRIBUNALI
Art. 1 – La Giustizia sarà resa a nome de Re, e gli ordini eseguiti dagli
Agenti nominati da Lui, secondo la Legge.
Art. 2 – Vi sarà un Tribunale Supremo composto di cinque Giudici, ed un
Avvocato del Re, e risiederà in Corte.
Art. 3 – Vi sarà un Presidente in ciascuna delle nove Giurisdizioni, ed un
Avvocato del Re.
Art. 4 – Le funzioni dei detti rispettivi Tribunali, la Gerarchia, e gli
onorarj, saranno fissati dalla Legge.
Art. 5 – Vi sarà in ogni Pieve un Podestà.
Art. 6 – In ogni Comunità vi sarà una Municipalità nominata dal Popolo, e
le di lei funzioni saranno determinate dalla Legge.
Art. 7 – I delitti che meritano pena afflittiva, o infamante, saranno
giudicati dai Giudici, e da un Giurato.
Art. 8 – Il Re ha il diritto di far grazia, secondo le medesime regole, colle
quali esercita questa prerogativa in Inghilterra.
Art. 9 – Tutte le cause civili, criminali, di commercio, o di qualunque altra
natura, saranno terminate in Corsica in prima, ed ultima istanza.
TITOLO VII
DEL TRIBUNALE STRAORDINARIO
Art. 1 – Vi sarà un Tribunale straordinario composto di cinque Giudici
nominati dal Re, ed incaricati di giudicare, sull’accusa della Camera del
Parlamento, o su quella del Re, tutti i delitti di prevaricazione, o d’alto
tradimento, sempre però coll’intervenzione del Giurato.
Art. 2 – La natura dei detti delitti, e la forma del giudizio saranno
determinati da una legge particolare.
Art. 3 – I Membri dei Tribunale non si uniranno, che nei casi in cui vi sarà
qualche decreto di accusa della Camera, o del Re, ed appena reso il giudizio
saranno tenuti di sciogliersi.
TITOLO VIII
DELLA LIBERTÀ INDIVIDUALE, E DI QUELLA DELLA STAMPA
Art. 1 – Veruno non potrà essere privato della di lui libertà, e proprietà,
se non per ordine dei Tribunali riconosciuti dalla Legge e nei casi, e secondo
le forme da essa prescritte.
Art. 2 – Qualunque sarà arrestato, o messo in luogo di detenzione, dovrà
essere condotto fra ventiquattr’ore nanti il Tribunale competente, perché la
causa della sua detenzione sia giudicata secondo la Legge.
Art. 3 – Nel caso in cui l’arresto fosse dichiarato vessatorio, avrà in
diritto di riclamare i danni ed interessi nanti i Tribunali competenti.
Art. 4 – La libertà della Stampa è decretata, salvo a rispondere degli abusi
secondo la Legge.
Art. 5 – Ogni Corso potrà liberamente uscire dal proprio paese, ed entrarvi
colle di lui proprietà, uniformandosi ai regolamenti, e leggi di Polizia
generale, praticati in simili casi.
TITOLO IX
DELLA BANDIERA, E NAVIGAZIONE CORSA
Art. 1 – La Bandiera porterà la testa di Moro, unita colle Armi del Re,
secondo la forma, che sarà comandata dal Re.
Art. 2 – Il Re darà la medesima protezione al commercio, ed alla navigazione
della Corsica, che a quelli degli altri suoi sudditi.
Art. 3 – Il Popolo di Corsica altamente penetrato dai sentimenti di
riconoscenza verso Sua Maestà Il Re della Gran Bretagna, e la Nazione inglese,
per la Reale munificenza e protezione, con la quale la Corsica è sempre stata
trattata, e che gli viene più particolarmente assicurata mediante il presente
Atto Costituzionale.
Dichiara che riguarderà come suo proprio ogni impegno, che in guerra, o in
pace, sarà intrapreso per la gloria di Sua Maestà, e per gli interessi
dell’Impero della Gran Bretagna in generale: ed il Parlamento di Corsica si
mostrerà sempre propenso, e condiscendente ad adottare i regolamenti
conciliabili colla presente sua Costituzione, che per l’estensione, e vantaggi
del commercio esterno dell’Impero, e di tutte le sue dipendenze, saranno presi
da Sua Maestà nel suo Parlamento della Gran Bretagna.
TITOLO X
DELLA RELIGIONE
Art. 1 – La Religione Cristiana, Cattolica, Apostolica Romana, in tutta la sua
purità Evangelica, sarà la sola Nazionale in Corsica.
Art. 2 – La Camera del Parlamento è autorizzata a prefiggere il numero delle
Parrocchie, fissare la congrua, e prendere le misure per assicurare l’esercizio
dell’Episcopato in Corsica, concertando colla Santa Sede.
Art. 3 – Tutti gl’altri Culti sono tolerati.
TITOLO XI
DELLA CORONA, E DELLA DI LEI SUCCESSIONE
Il Monarca, e Re della Corsica, è sua Maestà Giorgio III. Re della Gran
Bretagna, e li di Lui Successori, secondo l’ordine della successione al trono
della Gran Bretagna.
TITOLO XII
DELL’ACCETTAZIONE DELLA CORONA, E DELLA COSTITUZIONE DEL REGNO DI CORSICA
Art. 1 – Il presente Atto Costituzionale sarà presentato a Sua Maestà il Re
della Gran Bretagna, e per lui a Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Gilberto
Elliot, di lui Commissario Plenipotenziario, e specialmente autorizzato a
tal’effetto.
Art. 2 – Nell’atto dell’accettazione, Sua Maestà, ed in suo nome, il di
Lei Plenipotenziario, giurerà di mantenere la Libertà del Popolo Corso seconda
la Costituzione, e la Legge, ed il medesimo giuramento sarà prestato da’ suoi
Successori ad ogni avvenimento al Trono.
Art. 3 – L’Assemblea presterà immediatamente il seguente giuramento, che
gli sarà amministrato da Sua Eccellenza il Sig. Cavaliere Elliot: Io giuro per
me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di riconoscere per mio Sovrano,
e Re S.M. Giorgio III Re della Gran Bretagna, di prestargli fede, ed omaggio,
secondo la Costituzione, e Leggi della Corsica, e di mantenere la detta
Costituzione, e Leggi.
Art. 4 – Ogni Corso presterà nelle rispettive Comunità il precedente
giuramento.
Fatto, e decretato all’unanimità, e dopo tre letture, dall’Assemblea
generale del Popolo Corso.
In Corte, questo giorno dieci-nove giugno, millesettecentonovantaquattro, e
sottoscritto individualmente in Assemblea da tutti i Membri che la compongono.
GIURAMENTO DEL MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
Io sottoscritto Cavaliere Baronetto, Membro del Parlamento della Gran Bretagna,
Membro del Consiglio privato, e Commissario Plenipotenziario di S. Maestà
Britannica, avendo plenipotenza, ed essendo specialmente autorizzato a
quest’effetto, accetto in nome di Sua Maestà Giorgio III Re della Gran
Bretagna, la Corona, e la Sovranità della Corsica, secondo la Costituzione, e
le Leggi fondamentali contenute nell’atto della Consulta generale riunita in
Corte, e decretata definitivamente, questo stesso giorno diecinove Giugno, e
tale e quale è offerta alla Maestà Sua. E giuro in nome di Sua Maestà di
mantenere la libertà del Popolo Corso, secondo la Costituzione e la Legge.
La presente Accettazione, e Giuramento è da Noi sottoscritto, e munito del
nostro Sigillo.
Sottoscritto
Elliot
GIURAMENTO DEL PRESIDENTE, E DEPUTATI
"Io giuro per me, ed in nome del Popolo Corso, che rappresento, di
riconoscere per mio Sovrano, e Re, Sua Maestà Giorgio III Re della Gran
Bretagna, di prestargli fede ed omaggio, secondo la Costituzione e Leggi della
Corsica, e di mantenere la detta Costituzione e Leggi".
Confrontato coll’originale
Pasquale De Paoli
Presidente
Segretarj
Carlo Andrea Pozzodiborgo
Gio. Andrea Muselli
FONTE:
A. Aquarone, M. D’Addio e G. Negri, Le Costituzioni italiane, Edizioni Comunità,
Milano, 1958.
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